Le telefonate indesiderate sono un problema diffuso da contrastare.
Cosa Fare
1.blocco delle telefonate provenienti da call center ai numeri di telefono fissi
a) I consumatori possono iscriversi sul Registro Pubblico delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it/it) istituito con Dpr 178/2010 e opporsi alle chiamate indesiderate, se iscritti in un pubblico elenco (es. Telecom); in tal caso è dovere dell’impresa informarsi prima presso il registro pubblico delle opposizioni e se il consumatore è iscritto il call center non potrà telefonare a quest’ultimo;
b) L’iscrizione al Registro impedisce esclusivamente l´uso per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, ma non esclude invece l´utilizzo delle numerazioni (fisse o mobili) raccolte avvalendosi di un consenso altrimenti prestato, anche inavvertitamente, dall´interessato: ad esempio, in occasione dell´acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell´iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio, etc..(Garante per la Privacy);
c) le imprese, o i loro responsabili, al momento della chiamata con finalità commerciali, devono rendere visibile il numero da cui chiamano e indicare al medesimo consumatore che i dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all´eventuale iscrizione del consumatore nel registro delle opposizioni;
Blocco delle telefonate provenienti da call center ai numeri di telefono mobili:
a) il consumatore che riceve una telefonata sul numero di cellulare, visto la non possibilità di inserire detto numero sul registro pubblico delle opposizioni (tale facoltà dovrebbe essere prevista per entro la fine dell’anno 2020), potrà impedire attualmente le telefonate sul proprio cellulare attivando la specifica funzione “telefonate indesiderate” sul proprio apparecchio;
b) le imprese, o i loro responsabili, al momento della chiamata con finalità commerciali, devono rendere visibile il numero da cui chiamano e informare il medesimo consumatore che i dati personali sono stati estratti con altre modalità (es. acquisto di beni o servizi) e dovranno rispettare le garanzie a tutela della privacy.
5 modi per opporsi alle telefonate
c) le imprese, o i loro responsabili, al momento della chiamata con finalità commerciali, devono rendere visibile il numero da cui chiamano e indicare al medesimo consumatore che i dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all´eventuale iscrizione del consumatore nel registro delle opposizioni;
Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
- Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it
- Tramite il numero verde: 800.265.265
- Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
- Via fax: 06.5422.4822
- la tutela del diritto alla privacy per le telefonate indesiderate
L´interessato, nei confronti di chi ha trattato i dati personali in modo non legittimo(ad esempio ottenendo il numero di telefono e chiamando il consumatore senza avere acquisito lo stesso numero di telefono in modo lecito) può esercitare il diritto di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing (artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo sulla privacy);
Il consumatore può inviare all´impresa chiamante il modulo reperibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online per ottenere l’accesso ai propri dati dall’azienda chiamante e per la tutela dei propri diritti-
L’impresa, titolare del trattamento, deve rispondere all´interessato al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Reclamo
L’interessato può presentare il reclamo e/o la segnalazione al Garante per la Privacy, indicando le telefonate ricevute con il modulo predisposto e, se del caso, fornendo la prova (copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r. all’impresa chiamante) dell´esercizio dei diritti esercitati(vedi sopra punto 4) e ogni altra circostanza utile.
Il reclamo all’Autorità della Privacy è scaricabile su https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2251225/Segnalazione+di+ricezione+telefonate+pubblicitarie+su+utenze+riservate.pdf/246390cf-dfec-472a-8379-82eeadef2060?version=1.12
Sanzioni
– le imprese possono essere condannate dall’Autorità Garante in caso di violazione con la multa fino al 4% del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente;
– Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificabile equitativamente dall’autorità giudiziaria.
Tutela collettiva
La class action (o azione di classe) rappresenta un importante strumento nelle mani dei cittadini per far valere i propri diritti quando siano stati lesi in forma “collettiva”, come nel caso diffuso delle chiamate indesiderate!!!
Con minori costi e maggiore facilità di accesso alla giustizia puoi ottenere il ristoro del danno subito.