Oggetto: mancata attuazione l. 41/86, 104/92, adozione piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
Premesso che
l’associazione CLASS ACTION ITALIA, con sede in Italia, ha lo scopo di individuare argomenti di interesse e utilità sociale al fine di rendere effettivi diritti, tutelare beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza. I disabili sono discriminati per la mancata applicazione di leggi vigenti da tempo relativamente alla eliminazione delle barriere architettoniche e pertanto alla mancanza di accessibilità alla vita sociale e culturale della comunità in base all’art.3 della Costituzione italiana e all’art.9 della Convenzione delle Nazioni Unite.
la comprensione del fenomeno della disabilità, come riportato dall’Istituto Nazionale di Statistica nell’Audizione dell’Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità del 21/3/2021, “non si limita alla semplice conoscenza dell’ammontare degli individui con disabilità, ma richiede informazioni puntuali sui diversi aspetti del processo multidimensionale che caratterizza il concetto di inclusione sociale delle persone con disabilità: ciò significa mettere a sistema tutti gli strumenti idonei a monitorare i diversi ambiti di vita di queste persone, raccogliendo informazioni sull’accessibilità degli ambienti, dei trasporti […]e sulle facilitazioni o restrizioni alla partecipazione alla vita sociale in ambito scolastico, lavorativo e relazionale”.
sempre dalla medesima audizione si evince che la legge 18/2009, di attuazione e ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all’articolo 31 raccomanda di adottare in modo specifico “Statistiche e raccolta dati” come strumenti per: “formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla … Convenzione” e al comma 3 impegna i Paesi a diffondere l’informazione statistica e a renderla accessibile alle persone con disabilità.
la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 aveva già raccomandato agli Stati membri di costruire un’Europa senza barriere, promuovendo azioni sostenute anche dai finanziamenti dell’UE per conseguire l’inclusione delle persone con disabilità.
Con Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’Unione dell’uguaglianza avente ad oggetto: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, COM (2021) 3.3.2021 l’obiettivo è migliorare la vita delle persone con disabilità nel prossimo decennio, nell’UE e nel resto del mondo e pertanto tutti hanno diritto ad una vita senza barriere;
nel par.2 della predetta comunicazione l’accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, è un fattore abilitante dei diritti e un prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri.
La Commissione ha inoltre raccomandato che, nelle ristrutturazioni degli edifici volte a migliorare l’efficienza energetica, venga garantita la rimozione delle barriere all’accesso.
Nella Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell’8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici e inoltre, per i nuovi edifici o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, si raccomanda di adoperarsi per evitare di creare barriere all’accesso delle persone con disabilità e, laddove possibile, per rimuovere le barriere esistenti.
L’art. 2 della legge n. 67/2006, recependo la direttiva europea 2000/78, riconosce al soggetto disabile un diritto soggettivo a non essere discriminato.
La Repubblica ha l’obbligo, in attuazione dell’art. 3 co. 2 Costituzione, di rimuovere tutte le barriere e gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e impediscono al disabile il pieno sviluppo della sua persona umana nella comunità civile in tutti gli ambiti di vita politica, economica e sociale.
La Suprema Corte di Cassazione attribuendo al cittadino disabile il risarcimento del danno ha stabilito che “costituisce discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall’esistenza di una barriera architettonica (…) che ponga una persona con disabilità (di cui all’art 3. della legge 5 febbraio 1992 n. 104) in una posizione di svantaggio rispetto alle altre”.
“È perciò consentito anche nei confronti delle banche, uffici postali, il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all’art. 3 della legge n. 67 del 2006, applicabile (…) quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualifica di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento”.
Già nel lontanissimo 1987 le Regioni avrebbero dovuto nominare un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) presso ciascuna amministrazione per gli edifici pubblici già esistenti qualora non ancora adottati in base all’art.32 della l.41/86.
L’art. 24 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, prescriveva che i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Nella citata audizione l’ISTAT rammenta che nel caso dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sul fronte delle barriere fisiche solamente una scuola su tre risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria, mentre per quanto riguarda le barriere sensoriali, la situazione è disastrosa con solo il 2% delle scuole che dispone di tutti gli ausili senso-percettivi destinati a favorire l’orientamento all’interno del plesso da parte degli alunni con disabilità sensoriali.
Altro aspetto critico riguarda la presenza di barriere architettoniche: solamente una scuola su 3 risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. Nel Nord del Paese si registrano valori superiori alla media nazionale (36% di scuole a norma) mentre il dato peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (27%).
La regione più virtuosa è la Valle d’Aosta, con il 63% di scuole accessibili, di contro la Campania si distingue per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (21%).
Non si è data attuazione alla legge 41/86 e alle altre normative che impongono una programmazione specifica per la rimozione delle barriere, atteso che solo tra gli edifici pubblici, quelli scolastici, il dato emerso è idoneo di per sé a evidenziare la strutturale assenza di programmazione, a tacere poi della completa mancanza delle opere di rimozioni e/o di adeguamento alla normativa.
I comuni in Campania sono 550, e dalle notizie assunte risulta che soltanto il comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, nel 2021 ha provveduto a elaborare il PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche) obbligatorio per legge (l.41/86, 104/92, etc.).
L’associazione agirà per garantire il rispetto nel proprio territorio degli inviolabili diritti umani delle persone disabili e di esercitare tutte le azioni collettive e popolari a tutela giudiziale degli interessi lesi.
L’associazione intende così rappresentare i predetti interessi lesi onde tutelarli attuando le azioni in grado di influenzare le decisioni delle Istituzioni per realizzare tempestivamente i meccanismi giuridici utili alla difesa dei disabili.
L’associazione, firmataria della petizione, chiede alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo di intervenire affinché l’Italia applichi quanto prima le leggi nazionali in materia, dia attuazione agli obiettivi raccomandati dall’Unione Europea e che l’Unione Europea in virtù dell’art. 10 TFUE combatta le gravi discriminazioni fondate sulla disabilità, tutt’ora presenti nello Stato Membro.