Disabilità discriminazione e diritto al risarcimento del danno
Il diritto all’accesso agli ambienti fisici e agli spazi virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, costituisce un requisito necessario e indispensabile per consentire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti e la effettiva partecipazione alla vita sociale.
L’Unione Europea, lo Stato italiano e gli enti territoriali devono rimuovere le barriere e rendere effettivi i diritti, tutelare soggetti in condizioni di debolezza affinché questi ultimi possano condurre una qualità della vita dignitosa e una vita indipendente.
Pertanto è fondamentale che la mobilità sia a disposizione e alla portata di tutti, che le regioni rurali e remote siano meglio collegate, accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
Tuttavia ci sono ancora barriere per le persone con disabilità, che ostacolano la loro mobilità a livello nazionale e tra i paesi europei e impedendo l’accesso alle informazioni, ai prodotti, ai servizi confermano le discriminazioni a cui le persone disabili sono costantemente soggette.
Garantire l’accessibilità del trasporto ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e assicurare gli strumenti di assistenza e compensazione nei casi in cui si verifichi un disservizio, come un ritardo, un negato imbarco o la cancellazione del viaggio è requisito essenziale per esercitare il diritto alla mobilità.
Le barriere all’accesso rappresentano una forma di «discriminazione indiretta» ex art. 2, legge 67/2006, la cui mancata rimozione comporta l’obbligo del risarcimento del danno da parte degli Enti.